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+++ I regolamenti per la gestione di un acquedotto
Dall'art.43 all'art.52
ART. 43 PAGAMENTI – RIMBORSI - RITARDO - MORA La fatturazione dei canoni e dei consumi avverrà come da periodicità stabilita dall’art.17 del presente Regolamento. In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dov

ART. 43

PAGAMENTI – RIMBORSI - RITARDO - MORA


La fatturazione dei canoni e dei consumi avverrà come da periodicità stabilita dall’art.17 del presente Regolamento.

In caso di ritardo di pagamento oltre la scadenza indicata in bolletta è dovuto un interesse di mora nella misura stabilita nella tabella Allegato A).

Per la sospensione e revoca della concessione dovuta a morosità si applica l’art.9 del presente Regolamento.

La sospensione della provvista di acqua non esonera parte del pagamento della rata dovuta o di quelle successive fino all’estinzione degli obblighi assunti col contratto di concessione.

L’Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

L’Utente che segnali formalmente e tempestivamente un’errata fatturazione può sospendere i pagamenti in attesa dei relativi accertamenti da parte dell’Ufficio Acquedotto che dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. Qualora quest’ultima sia ritenuta infondata, l’Utente sarà tenuto al pagamento di quanto fatturato oltre agli interessi di mora per il ritardo maturato. In caso contrario il predetto Ufficio avrà cura di rettificare la fattura con una nuova emissione da recapitare all’Utente e dando contemporanea comunicazione di rettifica all’Ufficio di Ragioneria.

Qualora l’Utente sia destinatario di rimborsi per somme indebitamente versate, da parte dell’Amministrazione sono dovuti gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.

Considerata l'antieconomicità dell'operazione, gli importi relativi a consumi inferiori a L.5.000 non verranno iscritti a ruolo e non si farà luogo a bollettazione Gli stessi importi verrano riportati a conguaglio nella successiva bolletta. Parimenti non si darà luogo a rimborso per somme di importo irrisorio fino a L.5.000 e verranno conguagliati nella prima fatturazione utile.

TITOLO V

NORME FINALI


ART. 44

INFRAZIONI


Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune all’uopo autorizzato e danno corso all’applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

L’accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento è demandato:

Al personale tecnico dell’Ufficio Acquedotto compreso il personale addetto alla lettura e sigillatura contatori;

Al personale appartenente al Corpo dei VV.UU;

Al personale comunale all’uopo designato con disposizione del Dirigente il servizio amministrativo acquedotto.


Tutte le comunicazioni saranno indirizzate all’Ufficio amministrativo acquedotto che curerà il relativo procedimento ed assumerà i provvedimenti finali.


ART.45

IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI


I dipendenti del Comune o da esso incaricati sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell’espletamento delle loro funzioni.


ART. 46

COMUNICAZIONI E RECLAMI


Per qualsiasi informazione, comunicazione, domanda, reclamo, 1’Utente deve rivolgersi direttamente all’ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura e controllo, nè agli operai.

Viene individuato l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) quale preposto a ricevere comunicazioni e reclami in materia.

Al momento della presentazione del reclamo l’Utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinché l’ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell’iter seguito.

Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione del reclamo sulla presunta violazione l’U.R.P. riferisce all’Utente l’esito degli accertamenti compiuti comunicando, a mezzo notifica, anche i tempi entro i quali si provvederà a rimuovere l’irregolarità riscontrata.


ART. 47

DOMICILIO


Il domicilio dell’Utente resta stabilito nel luogo indicato dall’Utente in sede di stipula della concessione.

ART. 48

EFFICACIA ATTI PRECEDENTI


Tutti gli atti anteriori ed in contrasto con gli articoli del presente Regolamento non hanno più efficacia. In particolare sono abolite tutte le concessioni gratuite a qualsiasi titolo date per le quali dovrà stipularsi regolare contratto dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.


ART. 49

OBBLIGATORIETA'


Il presente Regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, potranno averne visione o rilasciata copia con le modalità di cui alla L.R. 10/91 e del Regolamento Comunale in materia di rilascio copie. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni concessione di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.


ART. 50

DEROGHE


Nel caso in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti o sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento a privati dei lavori di manutenzione della rete e dell’acquedotto comunale, la esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti può essere affidata dall’Utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell’Ufficio Tecnico Comunale a ditta munita di apposita autorizzazione che sarà rilasciata dal Comune su istanza in carta libera corredata da un certificato di iscrizione all’albo artigiani per la seguente attività: impiantista idraulico. L’autorizzazione deve essere rinnovata ogni triennio. Tali autorizzazioni decadono automaticamente nel caso di affidamento in appalto del servizio di messa in opera degli impianti di cui al presente Regolamento.


ART. 51

CONTROVERSIE


Ai sensi della legge L. 1034 del 6/12/71 spetta al TAR la giurisdizione esclusiva in materia. Le competenze concernenti il pagamento del canone ed altri corrispettivi appartiene all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Per quanto riguarda la tariffa acque reflue e depurazione, la stessa rivestendo un carattere di natura tributaria segue la procedura valida per i Tributi Locali. Nell’ipotesi di contenzioso lo stesso dovrà aver luogo davanti alle Commissioni Tributarie.



ART. 52

ENTRATA IN VIGORE


Il presente Regolamento, ai sensi del 2 comma dell’art.197 dell’O.A.EE.LL. verrà pubblicato, successivamente all’esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO., all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.


Le informazioni sono state raccolte dal sito del comune di Bronte
(vedi link a fianco).
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