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+++ I regolamenti per la gestione di un acquedotto
Dall'art.33 all'art.42
ART. 33 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI INTERNI Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e 1’Utente tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengo

ART. 33

FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI INTERNI


Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e 1’Utente tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritte. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere 1’erogazione finchè 1’Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere esonerato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.


ART. 34

VIGILANZA SUGLI IMPIANTI


Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto di erogazione e agli apparecchi misuratori l'Utente deve consentire l'accesso nei propri locali ai dipendenti inviati dal Comune.

I dipendenti hanno pertanto la facoltà di accedere, previo avviso, nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità degli impianti del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai fatti contrattuali. In caso di opposizioni o di ostacoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la erogazione dell’acqua sino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell’esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte degli utenti.

Resta, altresì, salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Tutti gli apparecchi di misurazione dell’acqua non possono essere spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Gli stessi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato dal Comune. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata alla frode o all’irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, darà luogo ad azione giudiziaria contro 1’Utente ed alla immediata sospensione dell’erogazione dell’acqua. L’Utente dovrà corrispondere un’indennità fissata nell’allegata tabella A) per il ripristino dei sigilli. Resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

Il personale comunale preposto alla vigilanza è individuato ed indicato nell' art.44.


TITOLO IV

APPARECCHI DI MISURA


ART.35

TIPI DI APPARECCHI DI MISURA


Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della fornitura e comunque la loro capacità di misura non può essere inferiore a 9.999 mc. Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune e collocati da personale autorizzato, a spese dell’Utente e rimangono di proprietà del Comune. Il Comune ne assicura la manutenzione, verso il pagamento di un nolo e si riserva in ogni momento la facoltà di sostituirli, senza obbligo alcuno di preavviso e giustificazione. L’Utente è responsabile di qualunque manomissione, guasto, furto, rottura del sigillo apposto al contatore e di ogni altra parte di tubazione ricadente nella sua proprietà..


ART. 36

POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA


Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune. Prima dell’apparecchio di misura, dovrà essere collocato, a spese dell’Utente, un passante a cappelletto, una valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete, e dopo il contatore un rubinetto di arresto e un giunto dielettrico per l’interruzione della conduttività elettrica in condotta. Di norma il misuratore ed il rubinetto di arresto verranno installati in una nicchia, con sportello di protezione munito di serratura a chiave universale da collocarsi a cura e spese dell’Utente, realizzata nel muro perimetrale in modo tale che gli addetti abbiano libero accesso per effettuare la lettura del contatore. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell’Utente qualora esso per modifiche dei luoghi venga a trovarsi in posto poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell’apparecchio. L’Utente ha 1’obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie dei misuratori e deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Gli apparecchi di misura non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi dipendenti o altro personale autorizzato. Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia punzonato a cura del Comune.


ART.37

GUASTI AGLI APPARECCHI


Nel caso di guasti o danni, 1’Utente ha 1’obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinché si possa accertare se vi siano responsabilità di terzi.

ART. 38

VERBALE DI POSA


All’atto della messa in opera dell’apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dal personale autorizzato e controfirmato dall’Utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale saranno menzionati il tipo dell’apparecchio, il numero di matricola e 1’eventuale consumo registrato dall’apparecchio. Detto verbale deve essere riconsegnato al Comune a completamento dei lavori di allacciamento affinché si possa provvedere all’apposizione dei sigilli.

ART. 39

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MISURATORE


L’Amministrazione al fine di rendere più efficiente il servizio ha facoltà di sostituire i contatori degli utenti in possesso di regolare concessione all’entrata in vigore del presente Regolamento. All’atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune. Tali moduli, devono indicare il consumo della sostituzione o rimozione e 1’eventuale irregolarità riscontrata.


ART. 40

LETTURA DEI MISURATORI


La lettura degli apparecchi viene eseguita semestralmente. Qualora per causa dell’Utente più volte avvisato, non sia possibile eseguire la lettura periodica del misuratore e tale evento torna a verificarsi in più periodi successivi, viene disposta la chiusura della presa dell’impianto la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura, e previo pagamento dei diritti dell’intervento da stabilire con atto del Dirigente. I consumi rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel semestre in cui è effettuata la lettura anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.


ART. 41

IRREGOLARITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore o 1’arresto dello stesso, il consumo dell’acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e sino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei tre periodi precedenti o susseguenti a quello di dubbio funzionamento. Quando sia accertata manomissione ferme restando le sanzioni penali, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune ed è pari a 3 volte il quantitativo minimo garantito dall’art.18 per ogni semestre.

ART. 42

VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL’UTENTE

Quando 1’Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore il Comune, dietro richiesta scritta accompagnata da un deposito da stabilirsi dal Dirigente il Servizio Tecnico Acquedotto, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano 1’inconveniente lamentato dall’Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale, disporrà il rimborso di eventuali errate sanzioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sara inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al 1 comma del presente articolo. Se invece dalla verifica si accertata 1’esattezza del contatore nei limiti di tolleranza del 5% in più o in meno il Comune incamera, a titolo di spese, il deposito di cui al comma precedente effettuato dall’Utente.


Le informazioni sono state raccolte dal sito del comune di Bronte
(vedi link a fianco).
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