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+++ I regolamenti per la gestione di un acquedotto
Dall'art.13 all'art.20
ART. 13 TARIFFE PER BOCCHE ANTINCENDIO Per ciascuna bocca antincendio 1’Utente versa un canone annuo da determinare da parte della Giunta Municipale. ART. 14 USO DELL’ACQUA Senza 1’autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena

ART. 13

TARIFFE PER BOCCHE ANTINCENDIO


Per ciascuna bocca antincendio 1’Utente versa un canone annuo da determinare da parte della Giunta Municipale.

ART. 14

USO DELL’ACQUA


Senza 1’autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione della concessione, oltre il risarcimento dei danni: 1) fare sulle rispettive diramazioni, tanto nell’interno degli edifici quanto all’esterno, prese d’acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore; 2) cedere ad altri tutta o parte dell’acqua; 3) adoperare 1’acqua per usi diversi da quelli dichiarati nella concessione; 4) usare tubi di gomma, di plastica o di altro materiale per il trasporto di acqua da una località ad un’altra.

ART.15

DIVIETO DI RIVENDITA


E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua. Ai contravventori sarà immediatamente revocata la concessione fatti salvi e riservati eventuali ricorsi alle Autorità competenti.


ART.16

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO


Il Comune non assume alcuna responsabilità e il concessionario non può chiedere alcun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di lavori di manutenzione e/o ripristino della rete o per insufficiente disponibilità d’acqua. Per quest’ultimo caso il Comune si riserva il diritto di ridurre 1’orario di erogazione sia di giorno che di notte. Pertanto le utenze che per la loro natura o esigenze richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva mediante impiego di serbatoi e pompe.



TITOLO II

TARIFFE


ART.17

CATEGORIE DI UTENZA E TARIFFE


Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definite le categorie di cui all’art. 3.


Tutte e tre le categorie sono soggette ad un canone annuo secondo la tabella di cui all'allegato A), ad esclusione dell'utenza temporanea.

Il canone annuo fissato dovrà essere pagato anche se l’immobile risulta chiuso, disabitato o abbandonato, né si fa luogo ad abbuoni per consumi inferiori al minimo garantito di cui all’art.18.

La fatturazione del canone avverrà annualmente in unica soluzione distinta da quella relativa ai consumi.

Il calcolo dei consumi va riferito a quello risultante dalla sommatoria delle letture effettuate semestralmente. Il corrispettivo verrà pagato tramite ruoli annuali con facoltà dell'Amministrazione Comunale di scaglionare 1’importo in rate da stabilire con direttiva del Sindaco.

Ai fini della determinazione delle eccedenze nelle letture si provvederà con calcolo mediale.


ART. 18

QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO


Il quantitativo minimo garantito per uso domestico cat. a) viene fissato nella misura di litri 600 (seicento) nelle 24 ore. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d’uscita dell’apparecchio misuratore. Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni garantite.

Per le concessione) uso non domestico cat.b) (industriale, artigianale, turistico/alberghiero, zootecnico, costruzione ), e per uso temporaneo il consumo è pagato a tariffa come da tabella allegato A del presente Regolamento.

Le concessioni di acqua – uso servizi pubblici, cat.c) per comunità quali: Istituti – Ospedali – Collegi – Caserme ecc. saranno fatte su proposta del Responsabile del servizio interessato, con determinazione del Dirigente Amministrativo il servizio acquedotto, per le quantità ed alle condizioni che si stabiliranno in sede di esame delle domande di concessione. Per le richieste di forniture valgono le modalità di cui all’art.7 del presente Regolamento in quanto compatibili.

L’erogazione dell’acqua agli edifici di proprietà comunale o in uso al Comune per 1’espletamento dei servizi pubblici comunali è gratuita. Pur tuttavia i consumi verranno rilevati dai misuratori di cui saranno dotati tutti gli edifici pubblici e i ricavi, contabilizzati in entrate figurative, concorreranno alla determinazione della percentuale del tasso di copertura della gestione del servizio.


TITOLO III

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI


ART.19

INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE


L’Utente farà eseguire a sue spese, da personale specializzato all’uopo autorizzato dal Comune i lavori per la condotta dell’acqua dalla rete stradale fino all’apparecchio misuratore e dietro sorveglianza di personale dell’ente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni tecniche, che riterrà necessarie, per la collocazione delle tubazioni di diramazioni. In ogni caso, a prescindere da eventuali autorizzazioni o sorveglianza del Comune, il concessionario resta sempre responsabile verso i terzi dei danni, che può arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata, ed è tenuto ad eseguire le riparazioni che il Comune ritenga necessarie. Le opere di presa e le tubazioni relative della rete di distribuzione fino al contatore compreso, diverranno di proprietà del Comune dopo 1’ultimazione delle opere di allaccio.

Qualora il Comune dovesse intervenire per la riparazione o ripristino delle condutture di diramazione dalla colonna principale al contatore dell'Utente quest'ultimo è tenuto a contribuire alle spese di intervento tecnico nella misura del 40% del rendiconto fatturato. L'importo risultante verrà addebitato all’Utente con la prima bollettazione utile. Gli atti giustificativi degli interventi sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Servizio Acquedotto a disposizione degli utenti che desiderano prendere visione o averne copia. Tale clausola si applica alle reti capillari posate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento mentre per quelle posate successivamente il Comune si fa carico dell’intera manutenzione. Ai fini della determinazione del periodo di costruzione e posa della rete capillare di fornitura si fa riferimento alla data di stipula del contratto di concessione escluse eventuali volture.

ART. 20

OBBLIGHI IN CASO DI INTERDIZIONE AL TRANSITO


Nel caso in cui il richiedente la concessione per effettuare lo scavo ha la necessita di fare interdire al traffico la sede stradale per effettuare tale lavoro deve preventivamente chiedere ed ottenere 1’autorizzazione con determina dirigenziale. Per tutta la durata dei lavori lo stesso dovrà corrispondere la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto e il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare 1’installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso o per 1’interruzione del transito, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.


Le informazioni sono state raccolte dal sito del comune di Bronte
(vedi link a fianco).
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