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+++ Competenze dovute ai componenti seggi
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2 - Diritto al trattamento di missione - Criteri generali Ai presidenti dei seggi compete il trattamento di missione quando, per esercitare le funzioni di cui sono investiti, devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla propria r

2 - Diritto al trattamento di missione - Criteri generali

Ai presidenti dei seggi compete il trattamento di missione quando, per esercitare le funzioni di cui sono investiti, devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla propria residenza anagrafica, nella quale, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano la dimora abituale.

Il trattamento di missione compete semprecchè esistano le condizioni per la sua attribuzione, dall'ora della partenza dalla residenza dei presidenti di seggio all'ora del rientro.

L'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, esenta i presidenti dei seggi elettorali dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni degli impiegati statali dall'art. 4 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Pertanto, i presidenti dei seggi devono considerarsi continuativamente in missione fino al momento della definizione delle operazioni dell'ufficio elettorale di cui fanno parte, comprendendo in tali fattispecie il tempo necessario per il rientro nella propria sede.

Per il trattamento di missione l'art. 1 della l.r. 12.8.1989, n. 18, prevede per i presidenti degli uffici elettorali di sezione, il trattamento spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con la qualifica di dirigente superiore (adesso di seconda fascia), ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

Tale articolo prevede, altresì, per gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione il trattamento, se è dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta a funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale, ovvero in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

Detto trattamento di missione risulta già disciplinato dall'art. 43 del D.P. Reg. 22 giugno 2001, n. 10. Pertanto, la misura dell'indennità di missione da corrispondere ai presidenti di seggio è quella di € 24,12, conformemente al decreto regionale di equiparazione delle qualifiche dei dipendenti regionali a quelle dello Stato (Decreto Assessore Presidenza n. 6890 del 10 agosto 1993).

Nei successivi paragrafi vengono illustrati dettagliatamente i casi nei quali essa deve essere corrisposta ed i casi nei quali non compete.

§ 3 - Missioni di durata non inferiore a 24 ore

Per le missioni di durata non inferiore a 24 ore fuori del comune di residenza, in località distanti almeno dieci chilometri, spetta la diaria intera pari a € 24,12.

Per le ore residuali, oltre le ventiquattro, compete una indennità di trasferta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera, pari a € 1,00.

Per le località distanti meno di dieci chilometri, per l'attribuzione dell'indennità di missione, è necessario che esse non siano collegate da regolari ed utili servizi di linea.

Si ritiene a riguardo che possa ammettersi la corresponsione dell'indennità di missione ai presidenti che si rechino presso i seggi collegati soltanto da normali servizi di linea ridotti a poche corse giornaliere (una o due) delle quali i presidenti stessi non abbiano potuto fare uso in relazione all'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali.

Il citato D.P.Reg. n.10/2001 ha, inoltre, previsto il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo di categoria 4 stelle ed il rimborso delle spese per il vitto. I predetti rimborsi vanno effettuati entro i limiti massimi consentiti e, ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se documentati da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

a) complessive € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura di € 30,55 per la consumazione di un solo pasto. In tali casi l’indennità viene ridotta della metà;

b) prezzo di una camera singola in albergo a 4 stelle (1ª categoria). L'indennità in questo caso viene ridotta di 1/3, cioè a € 16,08.

Infine, nel caso di rimborso della spesa di alloggio e di vitto, separatamente documentate, l’indennità di trasferta viene ridotta di 2/3, cioè a € 8,04

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