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+++ Finanziamento della PAC
Finanziamento della PAC: Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento n. 25 del 1962 (modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 728/70) relativo al finanziamento della politica agricola comune, costitu

Finanziamento della PAC:
Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento n. 25 del 1962 (modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 728/70) relativo al finanziamento della politica agricola comune, costituisce una parte considerevole del bilancio generale dell'Unione europea.
La sezione "Garanzia" del Fondo finanzia, in particolare, le spese dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale che accompagnano il sostegno dei mercati e le misure rurali non comprese nelle regioni dell'obiettivo 1, alcune spese veterinarie nonché le azioni intese a fornire informazioni sulla politica agricola comune.
La sezione "Orientamento" finanzia altre misure di sviluppo rurale (che non sono finanziate dalla sezione "Garanzia").
Il Fondo è gestito di concerto dalla Commissione e dagli Stati membri. Il comitato del Fondo, garante di tale gestione, è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi riconosciuti al fine del pagamento delle spese. Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi riconosciuti dagli Stati membri che offrono adeguate garanzie circa:
· il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;
· l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
· la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.
Gli organismi pagatori conservano i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
· i servizi e gli organismi che sono riconosciuti ai fini del pagamento delle spese;
· qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, il servizio o l'organismo incaricato di centralizzare e mettere a disposizione della Commissione le informazioni ad essa destinate e di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie;
· la denominazione, lo statuto e l'atto di riconoscimento degli organismi pagatori;
· le modalità amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati pagamenti relativi all'esecuzione delle norme comunitarie nell'ambito della politica agricola comune.
Gli organismi pagatori effettuano i pagamenti ai beneficiari sulla base delle disposizioni comunitarie. Solo le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario.
Gli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione le dichiarazioni di spesa.
Gli stanziamenti per coprire le spese del FEAOG sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione a titolo di anticipi sull'imputazione delle spese sostenute. Si tratta di un rimborso delle spese sostenute (e prefinanziate) dagli Stati membri, i quali possono anche beneficiare di un capitale di esercizio per l'attuazione dei programmi nell'ambito delle azioni di sviluppo rurale.
Alla fine dell'esercizio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la dichiarazione di spesa annuale corredata dalla certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.
La Commissione procede, entro il 30 aprile, alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti.
Questa decisione di liquidazione (liquidazione contabile) non pregiudica l'adozione di decisioni successive (decisioni ad hoc) volte ad escludere dal finanziamento spese che non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie. Gli importi in questione (rettifiche finanziarie) vengono recuperati presso gli Stati membri.
Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del Fondo.
Qualora si presenti la necessità di adottare misure, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto in merito. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato a maggioranza (articolo 205, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea).
Se il parere del comitato è favorevole, la Commissione adotta le misure, che sono immediatamente applicabili.
Se il parere è contrario, la Commissione comunica le misure al Consiglio; in tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.
Il Comitato del Fondo è consultato:
· a fini di valutazione preventiva degli stanziamenti;
· sui progetti di relazioni concernenti il Fondo da trasmettere al Consiglio.
Il presente regolamento sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2000 il regolamento (CEE) n. 729/70. L'articolo 15, terzo comma e l'articolo 40 della decisione 90/424/CEE, riguardanti le modalità di finanziamento di talune spese nel settore veterinario, sono soppressi.
Le misure necessarie per agevolare la transizione dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 729/70 a quello stabilito dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di comitatologia [pdf].


sito : http://europa.eu.int/comm/agriculture/fin/index_it.htm

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