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+++ Finanza, Bilancio e Demanio
La Regione ha un proprio patrimonio, è titolare di propri beni, può istituire e disciplinare tributi nell’ambito delle leggi dello Stato (art. 48). La disciplina statale relativa ai “tributi propri” della Regione ha consentito al legislatore regio

La Regione ha un proprio patrimonio, è titolare di propri beni, può istituire e disciplinare tributi nell’ambito delle leggi dello Stato (art. 48).

La disciplina statale relativa ai “tributi propri” della Regione ha consentito al legislatore regionale di istituire tributi di scarso rilievo: una imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile, una tassa sulle concessioni regionali, una tassa di circolazione ed una tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per attribuire una maggiore autonomia impositiva, la legge n. 158 del 1990, ha previsto l’istituzione di nuove imposte (ad esempio sul gas metano e sulla benzina per autotrazione).

Oltre ai tributi propri, le Regioni dispongono di quote dei tributi erariali, di trasferimenti dallo Stato che confluiscono nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e di altri contributi speciali per scopi determinati.

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