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+++ Il Programma Nazionale delle infrastrutture strategiche
La legge si propone di regolare organicamente e sulla base di principi innovativi la realizzazione delle opere pubbliche maggiori, definite “strategiche e di preminente interesse nazionale”. In dettaglio si prevede: la individuazione delle op

La legge si propone di regolare organicamente e sulla base di principi innovativi la realizzazione delle opere pubbliche maggiori, definite “strategiche e di preminente interesse nazionale”.

In dettaglio si prevede:


la individuazione delle opere strategiche attraverso un Programma aggiornato annualmente da inserire nel DPEF. Il Programma è approvato dal CIPE in base alle proposte dei Ministri o delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali; la legge finanziaria indica annualmente le risorse disponibili per l’attuazione progressiva del Programma integrando le risorse già assicurate da fondi nazionali ed europei e quelle reperibili tramite project financing;


la riforma dei procedimenti di approvazione dei progetti, mediante concentrazione di tutte le competenze nel CIPE allargato alle Regioni competenti. Sono peraltro conservate le specifiche competenze del Ministero dell’Ambiente in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ed è assicurata, mediante conferenza di servizi, la partecipazione al procedimento degli enti territoriali e pubblici interessati. La conferenza di servizi dovrà chiudersi entro sei mesi con voto a maggioranza. Al progetto preliminare verrà anticipata la VIA e la localizzazione urbanistica per consentire di procedere all’affidamento delle opere ed alle successive attività di autorizzazione, sulla base di un progetto consolidato nei connotati essenziali. Tutti elementi che consentiranno di accelerare l’avvio dei lavori.


la riforma delle modalità di esecuzione delle opere attuata con la valorizzazione del project financing, per il quale sono attenuati i vincoli posti dalla legge Merloni (pagamento del prezzo dopo il collaudo, limite del 50% per il contributo pubblico e di 30 anni della concessione) nonché con la introduzione in Italia del “General Contractor”. Il “General Contractor” ha la piena responsabilità della buona esecuzione delle opere con tempi e costi certi; a differenza dell’appaltatore deve redigere il progetto definitivo ed esecutivo e può eseguire le opere mediante appalto ad imprese terze, scelte sotto la propria responsabilità tecnica ed economica;


una procedura eccezionale, limitata ai primi due anni di attuazione del Programma, che consente di approvare mediante decreto legislativo le opere più importanti ed urgenti, per le quali, malgrado la disponibilità dei fondi necessari, non si possa pervenire per via ordinaria al sollecito avvio delle opere.
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