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+++ Graduatorie permanenti
Roma, 3 giugno 2004
Oggetto: Conversione in legge del Decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 - Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.

Si rende noto che, in data 26 maggio 2004, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge citato in oggetto apportando, in sede di conversione, alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.
Le disposizioni di cui trattasi vengono recepite in un apposito provvedimento in corso di emanazione, che integra e modifica il decreto direttoriale del 21/4/2004 con il quale è stata avviata la procedura di aggiornamento delle graduatorie su indicate.
Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, in considerazione della particolare urgenza, va, comunque immediatamente garantita agli interessati la possibilità di modificare e integrare le domande presentate entro la data del 21 maggio u.s..
A tal fine, pertanto, con la presente nota vengono recepite ed anticipate le predette disposizioni per consentire la tempestiva acquisizione della necessaria dichiarazione integrativa da parte degli interessati da rendere secondo le precisazioni e le indicazioni operative di seguito elencate.


A) Validità delle graduatorie permanenti

1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a decorrere dall'anno scolastico 2005 -2006. Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato nel senso che la validità delle graduatorie permanenti, attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all'anno scolastico 2004-2005.

2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie permanenti saranno pertanto riformulate sulla base di apposito provvedimento.


B) Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli

1. La legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004 non prevede, salvo che per le graduatorie di strumento musicale, (articolo 1, comma 4-bis), alcun nuovo inserimento per l'a.s. 2004/2005. La tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di conversione del citato decreto legge n. 97 (Allegato A alla presente nota), che sostituisce la precedente tabella (All. 2) di cui al D.D.G. 21 aprile 2004, non prevede più la valutazione del servizio militare in precedenza valutabile, mentre prevede la valutazione di nuovi titoli, la rideterminazione del punteggio relativo ad alcuni titoli e, infine, consente nuove possibilità di opzione in materia di titoli di accesso e titoli di servizio, come più avanti analiticamente indicato.

2. Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte di tali candidati, i medesimi dovranno presentare apposita dichiarazione integrativa delle domande già presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004, mediante il modello allegato alla presente nota (All. B), compilando le sezioni che interessano, entro il termine perentorio fissato alla successiva lettera F punto 1 (14 giugno 2004).


C) Categorie di candidati che possono presentare le dichiarazioni integrative

Si premette che i candidati interessati sono quelli già inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano chiesto l'iscrizione per l'a.s. 2004-2005 e che i titoli dichiarati devono essere stati conseguiti entro e non oltre il 21 maggio 2004, data di scadenza della presentazione della domanda di inserimento, trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti.

1. I candidati già iscritti nella graduatoria permanente per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, in virtù dell'avvenuto superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, in possesso anche della laurea in scienze della formazione primaria, di cui non hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso, possono chiedere di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la laurea predetta, al fine di beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A, punto A.4-bis) della tabella di valutazione annessa alla presente nota con contestuale riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea quale altro titolo (lettera C, tabella di valutazione). Il titolo d'accesso posseduto originariamente sarà valutato ai sensi della lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in graduatoria o che hanno chiesto l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la laurea in scienze della formazione primaria, i 24 punti citati saranno attribuiti automaticamente dal sistema informativo.

2. I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o paritaria - in quest'ultimo caso dal momento del riconoscimento della parità - in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - lettera B), punto B3), lettera b bis)- possono chiedere la valutazione di tale servizio che verrà effettuata nella misura del 50%, fornendo dichiarazione mediante l'apposita sezione del modello (All. B). In considerazione della predetta innovazione, che comporta la diversa valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche quelli precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione, non può superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali super-valutazioni di cui al punto B lettera h della predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico non potranno superare i sei mesi per anno scolastico. I periodi di servizio valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna delle altre graduatorie permanenti in cui il candidato è iscritto, ovvero periodi di servizio comunque validamente prestati, purché non svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli effettuati durante la frequenza dei corsi biennali S.S.I.S.

3. I candidati che, ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera c) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle attività di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, possono chiedere che il servizio prestato dal 17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. Analogamente tale richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola secondaria di primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso. A tal fine i candidati interessati devono indicare sia la classe di concorso prescelta, compresa nella medesima area disciplinare, cui va ascritto il servizio in questione, sia quella precedentemente indicata, cui invece il servizio non va imputato.

4. I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.90 e negli istituti penitenziari, possono chiedere la valutazione doppia per detti servizi. A tal fine il candidato dovrà indicare analiticamente il periodo o i periodi oggetto di rivalutazione, già dichiarati nella domanda inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi di servizio prestati negli istituti penitenziari possono essere disaggregati da quelli eventualmente svolti presso l'istituto principale.

Per quanto riguarda, poi, le scuole di montagna la legge di conversione prevede che il servizio debba essere stato prestato in un comune di montagna classificato come tale ai sensi della legge n. 991/1952. L'elenco completo di tali comuni è allegato alla presente nota (All. D). Tuttavia, come ulteriore condizione, la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento metri a livello del mare. Il candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione del modello B l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il competente C.S.A., anche sulla base di appositi supporti che saranno forniti dal Sistema Informativo, verificherà se la dichiarazione dell'interessato soddisfi entrambi i requisiti suindicati.


D) Graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media, già costituite ai sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono inseriti, a domanda (All. C) , da presentare entro il termine perentorio del 14 giugno 2004, i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso del diploma di conservatorio dello specifico strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall'a.s. 1999-2000.

2. I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II fascia della graduatoria permanente della specifica specialità strumentale, a pieno titolo, se già in possesso entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dei requisiti previsti al precedente comma, ovvero, con riserva, qualora non abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l'ulteriore obbligo di inviare entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto adempimento, il competente Ufficio scolastico provvederà allo scioglimento della riserva. Resta inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento sarà effettuata per quelli prestati sino al termine ultimo del 21 maggio 2004, per assicurare parità di trattamento con i candidati già inseriti nella stessa graduatoria.


E) Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti

1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il punteggio più favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa alla presente nota, rispetto a quello previsto dal medesimo punto C.3) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, è attribuito automaticamente dal sistema informativo.

2. Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso per legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera B, punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio in quanto nella legge di conversione tale valutazione è stata soppressa. Pertanto, se già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto automaticamente dal Sistema Informativo. Qualora per lo stesso periodo l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far valere potrà integrare la domanda precedentemente presentata utilizzando il modello B.


F) Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale

1. Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale dovranno essere spedite esclusivamente con raccomandata a/r ovvero presentata a mano, utilizzando rispettivamente gli appositi modelli allegati alla presente nota (All. B e C), entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.

2. Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come termine ultimo per la valutazione dei titoli posseduti.

Per tutto quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.


G) Definizione delle graduatorie permanenti

Com'è noto, entro il prossimo mese questo Ministero dovrà procedere, previa ripartizione del contingente di 15.000 unità autorizzato, che sarà resa nota in tempi brevi, alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente inserito in posizione utile nelle graduatorie di cui trattasi.
A tal fine, pur nella ristrettezza dei tempi assegnati, considerato che il prevedibile numero delle assunzioni da effettuare potrà essere soddisfatto in moltissime province con le graduatorie permanenti di I e di II fascia, si invitano le SS.LL. ad esaminare con assoluta priorità le relative domande di aggiornamento, procedendo, successivamente, all'esame di quelle di III fascia.
L'individuazione dei casi in cui il ricorso alla III fascia, peraltro già verificato come residuale in pochissime province per la scuola dell'infanzia e primaria, verrà effettuato anche attraverso l'ausilio del Sistema Informativo.
Sarà in tal modo possibile procedere alla definizione e alla pubblicazione della I e II fascia separatamente rispetto alla III, ove necessario, al fine di poter procedere alle assunzioni nei tempi previsti. La presente nota sarà pubblicata nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it e nella rete Intranet.
Si pregano le SS.LL. di voler dare alla stessa massima diffusione inviandone il testo alle istituzioni scolastiche della Regione di competenza ed invitando i rispettivi dirigenti scolastici a curarne la massima publicizzazione nei confronti dei docenti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
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