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+++ Pensionamenti in regime di convenzione internazionale
PRINCIPI GENERALI L'esistenza di tali accordi nell'ambito della materia qui trattata (pensioni) consente il recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche ogni qualvolta tale diritto non sia realizzato o realizzabile in base all'attivitą lavo

PRINCIPI GENERALI
L'esistenza di tali accordi nell'ambito della materia qui trattata (pensioni) consente il recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche ogni qualvolta tale diritto non sia realizzato o realizzabile in base all'attività lavorativa assicurata in un solo paese (vale a dire in Italia, o nel paese estero convenzionato, ovvero in entrambi i paesi).
Pur seguendo le norme previste dai singoli accordi, i criteri applicati ai fini della concessione delle prestazioni sono fondamentalmente omogenei: assimilazione dei periodi di assicurazione, di lavoro o di residenza ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione e calcolo proporzionale della prestazione.
Beneficiari del sistema sono generalmente i lavoratori, subordinati e autonomi, che sono cittadini di uno Stato contraente. Disposizioni particolari sono previste nella normativa comunitaria , mentre sul piano delle convenzioni bilaterali taluni accordi includono nel campo di applicazione soggettivo non soltanto i cittadini, ma egualmente le persone assicurate in base alla legislazione degli Stati contraenti, a prescindere dunque dalla nazionalità .
I regimi inclusi nelle convenzioni di sicurezza sociale riguardano i rischi invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati (compresi i regimi speciali), nonchè dei lavoratori autonomi. I regolamenti comunitari si applicano inoltre ai regimi speciali dei lavoratori autonomi, mentre regimi speciali dei dipendenti pubblici ne sono ancora esclusi .
L'assimilazione dei periodi esteri mira ad evitare qualsiasi pregiudizio collegato al frazionamento della carriera lavorativa e assicurativa. Questo significa che il periodo di contribuzione maturato nello Stato estero convenzionato è - se necessario - equiparato al periodo compiuto in Italia (e viceversa se si tratta del diritto alla prestazione estera) ai fini del perfezionamento dei requisiti di anzianità asssicurativa e contributiva fissati dalla normativa italiana per il diritto alle prestazioni a carico dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Un lavoratore fa valere, ad esempio, 5 anni nello Stato A e 10 nello Stato B. Se lo Stato B subordina il diritto a prestazione al possesso di 15 anni di contribuzione, l'acquisto del diritto è possibile totalizzando al periodo compiuto nello Stato B (10 anni), i 5 anni compiuti nello Stato A.
In seguito, ai fini del calcolo della prestazione, si procede a determinare la pensione teorica, cioè la pensione che verrebbe corrisposta se l'intero periodo (15 anni) fosse stato maturato in base alla legislazione vigente nello Stato B. Tale pensione teorica (o virtuale) viene poi ridotta in prorata nella misura di 10/15.mi, la quale corrisponde al periodo effettivamente compiuto nell'ambito della legislazione applicata nello Stato B.
In definitiva ciascuno Stato sarà chiamato ad erogare - secondo le condizioni previste dalla propria legislazione - la prestazione (o quota di prestazione) corrispondente al periodo assicurativo realmente maturato.
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