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+++ Nuova disciplina fiscale in materia di collaborazioni coordinate e continuative
L’articolo 34 del Collegato alla finanziaria 2000 ha modificato sostanzialmente la disciplina fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti tali redditi, che fino ad oggi erano classificati tra i redd

L’articolo 34 del Collegato alla finanziaria 2000 ha modificato sostanzialmente la disciplina fiscale dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti tali redditi, che fino ad oggi erano classificati tra i redditi di “lavoro autonomo”, dal 1° gennaio 2001 rientra nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tramite l’inserimento della lett. c-bis) nell’art. 47 comma 1 del T.U.I.R.. Per contro, è stata abolita la lett. a) dell’art. 49 comma 2 del T.U.I.R..

Gli effetti della modifica sono rilevanti sia ai fini della qualificazione sia ai fini della quantificazione di tali redditi ed interessano tutti quei Gestori di Scuole Materne che si avvalgono di collaborazioni coordinate e continuative. Il passaggio, infatti, comporta un completo cambiamento delle modalità di tassazione dei compensi percepiti in relazione ai rapporti di collaborazione e fa aumentare il numero di adempimenti posti a carico di chi fornisce lavoro a tali soggetti.

Nuova definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Con l’introduzione della nuova lett. c-bis) nell’articolo 47 comma 1, vengono introdotte le seguenti novità:
- Cambia la definizione di collaborazioni “atipiche”, intendendosi per tali:
i rapporti che hanno per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente, che sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Si ricorda che tra le collaborazioni tipiche rientrano i rapporti di amministrazione, di sindaco, di revisore di società, ecc., ma solo se vengono retribuite (non è quindi il caso delle prestazioni rese da volontari nelle associazioni di volontariato).
- Viene meno la condizione che l’attività prestata abbia “contenuto intrinsecamente artistico o professionale”. Quindi, a partire dal 1/1/2001 potranno rientrare nell’ambito delle collaborazioni anche attività manuali ed operative.
In conclusione:
Qualora i rapporti di collaborazione rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione verranno attratti tra i redditi di lavoro autonomo professionale di cui all’articolo 49 comma 1 TUIR (con conseguente apertura di partita IVA, laddove non sia già in uso);
Qualora i rapporti di collaborazione non rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione, ma hanno ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, verranno attratti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nuovo regime fiscale: determinazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione

I redditi dei rapporti di collaborazione attratti nella sfera dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non sono più determinati sulla base delle regole previste dall’art. 50 comma 8 del T.U.I.R. (che è stato abrogato dal collegato), ma sono determinati secondo i criteri dell’articolo 48-bis del T.U.I.R. che richiama, salvo alcune deroghe, quanto previsto dall’articolo 48 in materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente.
Le conseguenze principali di tale cambiamento sono le seguenti:
- Viene meno la deduzione forfetaria delle spese del 5% ovvero del 6%, fino ad un massimo di Lire 100 milioni;
- Si applicano le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del T.U.I.R.;
- Si applicano le disposizioni dell’art. 48 commi 2 - 8 del T.U.I.R. in relazione alle componenti che non concorrono a formare il reddito, in particolare la disciplina del fringe benefit (es. concessione di auto aziendali in uso promiscuo, prestiti, ticket restaurant, ecc.) e delle erogazioni liberali;
- Si applicano le disposizioni dell’art. 48 comma 5 del T.U.I.R. in relazione alle indennità ed ai rimborsi spese per le trasferte.

Il trattamento delle indennità e dei rimborsi spese per le trasferte
Dal 2001 sarà applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata continuativa la disciplina per le trasferte dei dipendenti.
Indennità chilometriche
Nel caso in cui il collaboratore coordinato e continuativo effettui la trasferta avvalendosi di un veicolo di sua proprietà, il rimborso delle spese di viaggio -se previsto contrattualmente - deve sempre avvenire sotto forma di indennità chilometrica.


ADEMPIMENTI RELATIVI
Per far fronte agli adempimenti previsti per il sostituto d’imposta si dovrà operare su due livelli:
Tra le novità che sono state introdotte per le collaborazioni coordinate continuative il D. Lgs. 38/2000 prevede che i collaboratori vengano registrati a Libro paga e Matricola.
Il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto emanare delle specifiche disposizioni per semplificare i suddetti adempimenti: tali disposizioni non sono però ancora state introdotte e, pertanto, si rende necessario attivare i suddetti Libri aziendali; essi è opportuno che siano distinti rispettivamente da quello Matricola e da quello paga tenuti per i lavoratori subordinati e sottoposti alla vidimazione dell’INAIL.
Per quanto attiene al pagamento dei compensi per il collaboratore coordinato e continuativo, stante l’assimilazione di tali redditi a quelli di lavoro dipendente può risultare utile ricorrere alla procedura paghe attualmente in uso per la definizione dei suddetti compensi, elaborando una sorta di cedolino e ciò al fine di consentire una regolare emissione del mod. CUD e modello 770; inoltre si dovrà verificare se il collaboratore intende richiedere le detrazioni fiscali al pari di un lavoratore dipendente.
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