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+++ Obbligo assicurativo ai dirigenti, ai lavoratori parasubordinati e agli sportivi
Prime istruzioni operative diramate dall'Inail in data 13 marzo 2000 in tema di: Estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori dell'area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati e agli sportivi professionisti.

ARTT. 4, 5, 6 E 14, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38.

(Prime istruzioni operative diramate dall'Inail in data 13 marzo 2000 in tema di:
Estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori dell'area dirigenziale, ai lavoratori parasubordinati e agli sportivi professionisti.
Denuncia contestuale dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.)


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

1. Estensione dell'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori.

Il decreto in parola pone attuazione alla delega contenuta nel citato articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, finalizzata, tra l'altro, all'estensione dell'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori, espressamente indicate dalla Legge delega.

In riferimento alle suddette previsioni, gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.38/2000 dispongono la introduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (16 marzo 2000), dell'obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

lavoratori dell'area dirigenziale (articolo 4);
lavoratori parasubordinati (articolo 5);
sportivi professionisti (articolo 6).
Per l'attuazione di tale obbligo, i citati articoli prevedono che, in sede di prima applicazione, le denunce di cui all'articolo 12 del Testo unico n. 1124/65 devono essere presentate, per i nuovi soggetti da assicurare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, quindi, entro il 15 aprile 2000.

Sempre i citati articoli individuano la disciplina applicabile in relazione alle nuove categorie di assicurati.

Al riguardo, va tuttavia annotato che - tranne che per i lavoratori parasubordinati, la cui disciplina è definita dallo stesso decreto legislativo in tutti i suoi aspetti applicativi - per i lavoratori dell'area dirigenziale e per gli sportivi professionisti il decreto legislativo rinvia a successivi decreti ministeriali, da assumere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la definizione di aspetti rilevanti ai fini della completa applicazione delle nuove disposizioni.

In particolare, ferma restando la suddetta decorrenza dell'obbligo assicurativo, dovranno essere individuati con successivi decreti ministeriali:

i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai dipendenti dell'area dirigenziale;
le retribuzioni ed i riferimenti tariffari ai fini della determinazione dei premi dovuti per gli sportivi professionisti.
2. Denuncia contestuale dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.

Nell'ambito dello stesso decreto legislativo, l'articolo 14, comma 2, introduce l'obbligo dei datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso l'INAIL, di comunicare contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del Testo unico n. 1124/65, il codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio. La norma riferisce tale obbligo alle assunzioni ed alle cessazioni intervenute a decorrere dal 16 marzo 2000, disponendo altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omessa o errata comunicazione.

Si precisa, peraltro, che, in relazione alle fattispecie disciplinate dai citati articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 38/2000 (lavoratori dell'area dirigenziale, lavoratori parasubordinati e sportivi professionisti), in sede di prima applicazione opera il termine del 15 Aprile 2000 indicato dai medesimi articoli per l'effettuazione delle denunce di cui all'art. 12 T. U.

Ciò premesso si forniscono, nelle schede allegate, le prime istruzioni utili per una corretta gestione dei nuovi casi di specie.



IL DIRETTORE GENERALE
(Firmato Dr. Alberigo Ricciotti
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