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+++ Rilievi tecnici
L’articolo 11 del codice della strada, stabilisce che la rilevazione degli incidenti stradali costituisce uno dei servizi di Polizia Stradale. Ai sensi del successivo art. 12, la rilevazione degli incidenti stradali è demandata in via principale alla

L’articolo 11 del codice della strada, stabilisce che la rilevazione degli incidenti stradali costituisce uno dei servizi di Polizia Stradale. Ai sensi del successivo art. 12, la rilevazione degli incidenti stradali è demandata in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; è inoltre demandata alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale nell'ambito del territorio di competenza*, ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale nell'ambito del territorio di competenza, ai Funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale, al Corpo di Polizia Penitenziaria* e al Corpo Forestale dello Stato* in relazione ai compiti di istituto ed infine agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 co. 1 e 2 del codice di procedura penale.Prima di vedere il modo in cui si eseguono i rilievi di un incidente stradale, cerchiamo di capire cosa significa rilevare un incidente stradale. I rilievi di un incidente stradale costituiscono la fonte di informazione primaria, per coloro che a qualsiasi titolo hanno il compito di valutare i comportamenti adottati dalle persone in esso coinvolte; è attraverso l’esame dei rilievi che si può avere la possibilità di accertare le cause che hanno prodotto l’incidente stradale, che si può quindi risalire alle condotte adottate dai protagonisti, per stabilire se e in quale misura il comportamento adottato da ognuno abbia avuto incidenza nella causalità dell’evento. Questo potrà consentire di stabilire a carico di chi debba essere posta la responsabilità dell’incidente e di ripartire l’eventuale corresponsabilità. I rilievi, pertanto, tendono a raccogliere quanti più elementi oggettivi hanno attinenza con l’incidente, e costituiscono di fatto la fonte d’informazione privilegiata.L’organo incaricato di valutare le singole responsabilità dei protagonisti dell’incidente stradale, potrà adempiere al suo compito sulla base di quelle informazioni, nel caso sia in grado di interpretarle e le ritenga sufficientemente complete; oppure potrà avvalersi dell’ausilio di una persona munita di specifica competenza nella materia, quindi di un Tecnico Ricostruttore. In tal caso spetterà al Tecnico il compito di esaminare ed elaborare gli elementi oggettivi raccolti dai Rilevatori, sia per rendere comprensibili anche ai non esperti le informazioni che quegli elementi consentono di ottenere, sia, all’occorrenza, per ricavare ulteriori specifiche informazioni, non immediatamente desumibili da quegli elementi, ma alle quali si può giungere attraverso la loro analisi ed elaborazione E’ evidente che sia in un caso sia nell’altro, la valutazione giuridica delle condotte adottate dai protagonisti dell’incidente, si baserà principalmente sui rilievi operati dagli organi di Polizia. Rilievi che, praticamente, solo gli organi di Polizia, intervenendo subito dopo che l’incidente si è verificato, possono eseguire, essendo spesso lo stato dei luoghi soggetto a rapida modificazione, ciò che molto frequentemente esclude la possibilità di una ripetizione dei rilievi nelle fasi ed in epoche successive. Da qui l’esigenza che i rilievi siano eseguiti nella maniera più diligente possibile. Soltanto rilievi eseguiti in modo accurato possono consentire a posteriori di ricostruire il fatto e di accertare le cause dell’incidente.Non va sottovalutato che rilievi eseguiti con competenza e diligenza, possono permettere alle stesse parti coinvolte, eventualmente attraverso la consulenza di propri tecnici, di accertare per loro conto le cause del sinistro. Ciò si rivelerebbe molto utile anche nella fase stragiudiziale, perché un accertamento tecnico competente, basato su elementi oggettivi rilevati con diligenza e competenza, lascia poco spazio ad interpretazioni soggettive. Ne guadagnerebbe il confronto fra le parti e si eviterebbero inutili strascichi giudiziari. E’ estremamente importante, quindi, che i rilievi siano eseguiti con accurata perizia.I Rilievi che di solito gli organi di Polizia eseguono nell'area teatro dell'incidente, sono di tre tipi: descrittivi, planimetrici, fotografici. Sono attività complementari, finalizzate a "fissare" nel tempo la scena finale dell'incidente stradale e gli elementi oggettivi che con esso hanno attinenza. Rivelare un incidente stradale significa appunto descrivere, fissare con misurazioni e fotografare, lo stato dei luoghi e tutti gli elementi oggettivi riconducibili all’incidente, con annotazione della sede, orientamento, progressione, estensione ecc. di tutti gli elementi ad esso inerenti. Queste sono attività che una volta modificato lo stato dei luoghi, non potranno mai più essere eseguite. Se è vero che la conformazione della strada e delle sue caratteristiche geometriche possono essere ricostruite nel tempo anche in caso di modificazioni strutturali, è altrettanto vero che la posizione assunta dai veicoli dopo l’urto, la sede, aspetto, estensione ed orientamento delle tracce che essi hanno lasciato sul piano viabile, a distanza di tempo possono essere visti ed analizzati solo attraverso l'opera svolta dai rilevatori.Questa attività da una parte consente agli stessi inquirenti di proseguire nella loro specifica attività d'indagine, attraverso la successiva analisi degli elementi raccolti; dall'altra potrà consentire, anche a distanza di tempo, di riprodurre la scena in scala (od a volte direttamente sul posto) con tutti gli elementi oggettivi rilevati. Attività, questa, preliminare e necessaria per poter ricostruire la meccanica dell'incidente.

Informazioni tratte da CETRIS.IT
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