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+++ Art. 3. Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare.Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Nuove norme di autorizzazione
1.Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato. 2. L'unitą di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni: a) il nome o mar

1.Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.
2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;
b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;
c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;
d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subìto favorevolmente la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonchè alle decisioni della CIP, indicate all'art. 1, comma 2.

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Art. 2. Contenuto del controllo.Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Art. 4. Indicazioni distintive delle cartucce. Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Art. 8. Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami.Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile


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