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+++ Iscrizione a ruolo con codice fiscale
Comunicato stampa ministero dell'economia e delle finanze
Il Ministero delle Finanze comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di legge contenute nell’art. 24, comma 1, lettera b) della legge 449/97 concernente la formazione ed il contenuto dei ruoli, a partire dal mese di settembre 1998, l'indicazion

Il Ministero delle Finanze comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di legge contenute nell’art. 24, comma 1, lettera b) della legge 449/97 concernente la formazione ed il contenuto dei ruoli, a partire dal mese di settembre 1998, l'indicazione del codice fiscale del contribuente iscritto diviene elemento essenziale per la formazione dei ruoli

In tal modo si nazionalizza ulteriormente il sistema di riscossione mediante ruoli consentendo, in modo univoco, l’individuazione del contribuente (che oggi viene individuato con codici diversi attribuiti dai singoli concessionari della riscossione) e facilitandone, quindi, i rapporti con l'A.F.

L'utilizzazione del codice fiscale rappresenta inoltre il primo necessario passo verso l'istituzione della cartella unica per contribuente.

Tutti gli enti impositori dovranno, pertanto, trasmettere al Consorzio Nazionale tra i Concessionari le minute dei ruoli con l'indicazione dei dati anagrafici completi di:

cognome, nome, luogo e data di nascita e, ove in possesso dell'ente, codice fiscale, per le persone fisiche;
denominazione e codice fiscale o partita I.V.A., per le persone giuridiche.
Nel caso di intestazione del ruolo a più soggetti dovranno essere indicati i dati anagrafici completi ed il relativo codice fiscale di almeno uno degli intestatari. Il Consorzio Nazionale del Concessionari provvederà ad attribuire i codici fiscali eventualmente mancanti utilizzando i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria. Laddove la mancanza o l'inesattezza dei dati richiesti non renda possibile l’individuazione del codice fiscale, il C.N.C. escluderà dalla formazione del ruoli le relative minute restituendole all'ente impositore.

Per consentire al C.N.C. di controllare o ricostruire, ove mancanti, i codici fiscali, le minute dei ruoli devono pervenire:

almeno 60 giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su supporti magnetici;
almeno 70 giorni prima dell'emissione del ruolo se inviati su cartaceo;
Si rammenta che le date di emissione dei ruoli sono 15 febbraio, 15 luglio, 15 settembre, 15 dicembre.

Le minute dei ruoli che, nel frattempo, fossero già state consegnate al Consorzio Nazionale tra i Concessionari saranno restituite agli enti impositori per la verifica e l'eventuale completamente dei dati anagrafici richiesti secondo i criteri sopra illustrati.

Per eventuali chiarimenti gli enti impositori potranno rivolgersi direttamente alle sedi.

È in corso di predisposizione una apposita circolare che verrà diramata a tutti gli enti utilizzatori dei ruoli che illustrerà in dettaglio la nuova procedura.

Roma, 25 giugno 1998
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