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+++ Controlli all'importazione di prodotti vegetali da Paesi Terzi
I prodotti vegetali di importazione provenienti da paesi extra-comunitari, devono rispondere ai requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari nel territorio nazionale e comunitario. Le disposizioni

I prodotti vegetali di importazione provenienti da paesi extra-comunitari, devono rispondere ai requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari nel territorio nazionale e comunitario. Le disposizioni comprendono norme di carattere generale per gli aspetti igienico sanitari e di norme di settore degli alimenti relative: ai residui massimi di contaminanti (antiparassitari, nitrati, metalli pesanti, micotossine), ai livelli massimi di contaminazione radiochimica, alla etichettatura, presentazione e pubblicità, agli additivi, etc.

I controlli fitosanitari, che riguardano le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Le competenze connesse alla sanità transfrontaliera sono dello Stato e attribuite al Ministero della Salute.
Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Confine (USMA) del Ministero esercitano un controllo all'importazione su tutte le partite di prodotti vegetali destinati alla alimentazione umana, nonché sugli additivi, sugli aromi,sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il controllo, può essere di tipo documentale, di identità e o analitico a secondo della tipologia di merce, della provenienza e delle disposizione vigenti. Il controllo è intensificato a seguito di segnalazioni specifiche di allerta circa una determinata contaminazione o situazione di pericolo.

Ove non sussistano motivi di sospetto, il prelievo dei campioni di prodotti all'importazione è effettuato a sondaggio nella misura del 5% delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana ( D.P.R. 14 luglio 1995 , pubblicato in G.U. n.260 del 7 novembre 1995).
Gli accertamenti analitici, laddove ritenuti necessari, sono svolti dai laboratori pubblici del Servizio Sanitario Nazionale.
Per i controlli all’importazione volti a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di sostanze antiparassitarie nei prodotti vegetali la frequenza minima di campionamento prevista è del 3% ( D.M. 30 luglio 1993 pubblicato in G.U. n.182 del 5 agosto 1993).

A seguito del ripetuto riscontro nei controlli di irregolarità relative alla presenza di alcune micotossine ed altri contaminanti in determinati alimenti, provenienti da certi paesi, le indicazioni circa la frequenza dei campionamenti variano dal 5% sino al 100%. Sono state infatti adottate in tali casi delle decisioni comunitarie che subordinano a particolari misure restrittive le importazioni di alcuni alimenti (per es: arachidi, pistacchi, etc.)

Al termine dei controlli l'USMA, verificata la non pericolosità della merce, rilascerà un nulla osta all'importazione , in caso contrario la merce sarà respinta o distrutta.
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