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+++ Infrazioni rilevate a mezzo di autovelox
E' nullo il verbale elevato dai VV.UU. a seguito di rilevazione tramite autovelox se il tratto di strada nel quale č collocato il predetto apparecchio non rientra fra quelli di cui all'art.4 L.168/2002. Gli agenti accertatori, in assenza di autorizza

E' nullo il verbale elevato dai VV.UU. a seguito di rilevazione tramite autovelox se il tratto di strada nel quale è collocato il predetto apparecchio non rientra fra quelli di cui all'art.4 L.168/2002. Gli agenti accertatori, in assenza di autorizzazione prefettizia, nelle strade di cui all'art.4 L.168/02 devono contestare immediatamente l'infrazione, altrimenti il verbale è nullo Giudice di Pace di Ribera, sentenza 15.11.2003


E’ priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. Cass. 17 gennaio 1998 n. 377; conf. 2 luglio 1997 n. 5904


La contestazione immediata della violazione alle norme previste nel codice della strada ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Cass. Civ. – Sez. III – Sent. n. 4010/2000.


Il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione. Cass. Civ. – Sez. III – Sent. n. 4010/2000.


L'apparecchio Autovelox modello 104-C consente di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocità su un apposito display. Cass. Civ. – Sez. III – Sent. n. 4010/2000.


La mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento. Cass. Civ., Sez. I, sent. n.2494/2001


In tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art.384 del Regolamento al Cod. Strada - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione. Cass. Civ., 18 giugno 1999, n.6123; conf. Cass. Civ. Sez. I, sent. n.2494/2001


Anche in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo ("autovelox"), è necessario che, in mancanza di contestazione immediata della violazione, nel verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass.3 aprile 2000, n.4010; 5 novembre 1999, n.12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa. Cass. Civ. Sez. I, sent. n.2494/2001


Deve ritenersi che l'art.384, prevedendo tra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature "autovelox", la "impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari", tenendo conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di accertamento, abbia inteso ricomprendere tra i casi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature "autovelox", tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo.
Ciò tenuto conto che nessuna norma impone all'Amministrazione l'obbligatorio impiego, per la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, del dispiegamento di una pluralità di pattuglie, rendendo particolarmente oneroso e spesso impraticabile o rischioso per la pubblica utilità il valido accertamento di violazioni che pongono in essere situazioni di pericolo per la vita delle persone, legittimamente accertabili con il corretto uso della moderna tecnologia. Cass. Civ. Sez. I, sent. n.2494/2001


In materia di sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 L. n. 689/81 e la relativa competenza del pretore sono applicabili anche nel caso in cui manchi un'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, di impugnazione del verbale di accertamento, contenente la pretesa sanzionatoria della P.A.), poiché, in conformità all'interpretazione adeguatrice della normativa del codice stradale prescritta dalla Corte costituzionale - sentenze nn. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995 - il previo esperimento del ricorso amministrativo costituisce rimedio facoltativo e non presupposto processuale per adire il giudice ordinario (SS. UU . 5897/97, Cass. 10423/97, 98/98, 11149/99, ecc.). In particolare, è stata ritenuta legittima l'opposizione diretta al pretore avverso il verbale di contestazione anche quando quest'ultimo non abbia ancora acquistato efficacia di titolo esecutivo, ai sensi e pei gli effetti di cui all'art. 203, comma 3, C.d.S., atteso che, alla stregua di quanto affermato dal giudice delle leggi, la portata dell'art. 24 Cost. impone il ricorso alla garanzia giurisdizionale senza possibilità di differimento, dovendosi aggiungere che il privato ha comunque interesse ad impedire la formazione del titolo esecutivo (Cass. 10423/97 cit., in motivazione). CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I - Sentenza 8 febbraio 2000 n. 1380


Il giudice di merito, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa al codice della strada, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio. Cass. Sez. III, Sent. n. 4010/2000 TRIBUNALE DI NOVARA Sent. n. 521/2000
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