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+++ Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento: direttiva IPPC
1) OBIETTIVO Evitare o ridurre al minimo, nella Comunitą, le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno e i rifiuti provenienti da impianti industriali e agricoli, allo scopo di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente. 2) ATT

1) OBIETTIVO
Evitare o ridurre al minimo, nella Comunità, le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno e i rifiuti provenienti da impianti industriali e agricoli, allo scopo di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

2) ATTO
Direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [Gazzetta ufficiale L 257 del 10.10.1996].

3) SINTESI
La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, quali definite nell'allegato I (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

La direttiva definisce alcuni obblighi fondamentali che qualsiasi impianto industriale interessato, nuovo od esistente, deve soddisfare. Tali obblighi fondamentali contemplano una serie di provvedimenti che permettono di limitare e controllare gli scarichi nell'acqua, nell'aria e nel terreno, i rifiuti, lo spreco di acqua e di energia e gli incidenti ambientali. Detti obblighi servono come base per la fissazione delle autorizzazioni d'esercizio per gli impianti interessati.

La presente direttiva:

istituisce quindi una procedura di domanda, di rilascio e di aggiornamento delle autorizzazioni di esercizio;
istituisce i requisiti minimi da includere in qualsiasi autorizzazione (rispetto degli obblighi fondamentali, valori limite di emissione delle sostanze inquinanti, controllo degli scarichi, riduzione al minimo dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero).
È previsto un periodo transitorio (30 ottobre 1999 - 30 ottobre 2007) perché gli impianti esistenti possano adeguarsi ai requisiti della direttiva.

Gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità degli impianti industriali. Fra la Commissione, gli Stati membri e le industrie interessate è organizzato uno scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (che servono da base per i valori limite di emissione). Ogni tre anni sono inoltre elaborate relazioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Atto Data di entrata in vigore Data limite di trasposizione negli Stati membri
Direttiva 96/61/CE 30.10.1996 30.10.1999


4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
[COM(2003) 354 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La comunicazione segnala che è troppo presto per elaborare proiezioni dei risultati ecologici della direttiva. Dall'ottobre 1999 (data limite di recepimento negli Stati membri) i nuovi impianti sono relativamente pochi e quelli esistenti hanno subito poche modifiche che le autorità ritengono sostanziali, tali da dover aggiornare le autorizzazioni. La Commissione invita alcuni Stati a accelerare i progressi verso l'applicazione completa della direttiva affinché tutti i loro impianti esistenti siano conformi alla data prevista: 30 ottobre 2007.

La comunicazione segnala anche alcuni punti del testo della direttiva che potrebbero creare delle difficoltà:

l'obbligo di attuare, entro il 30 ottobre 2007, le migliori tecniche disponibili;
la definizione delle migliori tecniche disponibili ( EN );
la maniera di calcolare la capacità di produzione di un impianto;
la relazione tra la direttiva e i sistemi nazionali di scambio di diritti di emissione.
La comunicazione ha lanciato una consultazione pubblica sulla politica comunitaria relativa alle grandi fonti industriali di inquinamento. I risultati della consultazione sono ora all'analisi e potrebbero portare a una revisione della direttiva IPPC.

Decisione 2000/479/CE: della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ( EN ) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) [Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/2000].
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni relative alle emissioni di impianti che svolgono le attività indicate all'allegato I della direttiva 96/61/CE. Queste informazioni devono includere le emissioni nell'aria e nell'acqua degli inquinanti che superano i valori limite. L'allegato A1 di questa decisione contiene l'elenco degli inquinanti da dichiarare in caso di superamento del valore soglia. Gli Stati membri comunicano queste informazioni ogni tre anni e per la prima volta nel giugno 2003. La Commissione pubblica le informazioni su Internet.

Decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) [Gazzetta ufficiale L 148 del 15/06/1999]

Gli Stati membri usano questo questionario come base per redigere la relazione da presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
Secondo questo questionario, gli Stati membri devono fornire informazioni sugli impianti coperti dalla direttiva, le domande e condizioni di autorizzazione, le norme di qualità, l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico e la loro valutazione dell'efficacia della direttiva.
Modificata con decisione 2003/241/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale L 89 del 05.04.2003].
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