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+++ Smaltimento dei rifiuti
1) OBIETTIVO Istituire una gestione coordinata dei rifiuti nella Comunitą al fine di limitarne la produzione. 2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti. Modificata dai seguenti

1) OBIETTIVO
Istituire una gestione coordinata dei rifiuti nella Comunità al fine di limitarne la produzione.

2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO
Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.

Modificata dai seguenti provvedimenti:

direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;
direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991;
decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996;
direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996.

3) CONTENUTO
I provvedimenti si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Esse non si applicano ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico, agli effluenti gassosi e ai Rifiuti soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

Gli Stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti, devono promuovere la prevenzione, il riciclo e la trasformazione dei rifiuti al fine di riutizzarli. Essi informano la Commissione di qualsiasi progetto di regolamento relativo all'impiego di prodotti che possono comportare difficoltà tecniche e costi eccessivi di smaltimento o che possa incoraggiare la diminuzione della quantità di taluni rifiuti, il trattamento di alcuni rifiuti per il riciclo e il riutilizzo, la produzione di energia da alcuni rifiuti, l'impiego di certe risorse naturali che possono essere sostituite con materiali di ricupero.

I provvedimenti prevedono una cooperazione tra Stati membri al fine di creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento (tenendo conto delle tecnologie più perfezionate) che consenta alla Comunità di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti e agli Stati membri di tendere singolarmente a questo obiettivo. Questa rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente.

Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa di smaltimento oppure provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni dei provvedimenti in oggetto.

Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito dei rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione che indichi in particolare: i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare, i requisiti tecnici generali, le precauzioni da prendere. Periodicamente le autorità competenti possono effettuare controlli per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza.

Obbligo per i centri di ricupero e le imprese che provvedono esse stesse allo smaltimento dei propri rifiuti di ottenere un'autorizzazione.

Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un'impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l'attuazione dei provvedimenti elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

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