1) OBIETTIVO Prevenzione e controllo delle discariche di rifiuti nella Comunità allo scopo di instaurare un livello elevato di protezione dell'ambiente.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO Direttiva 99/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
3) CONTENUTO La direttiva mira a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti.
La proposta specifica le diverse categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e inerti) e si applica a tutte le discariche definite come un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra. Le discariche sono classificate in tre categorie:
discariche per rifiuti pericolosi; discariche per rifiuti non pericolosi; discariche per rifiuti inerti. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva:
lo spandimento di fanghi (compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio); l'uso di rifiuti inerti in lavori di accrescimento e ricostituzione nelle discariche; il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali nonché dallo sfruttamento di cave; il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo. Viene definita una procedura uniforme di ammissione dei rifiuti allo scopo di evitare ogni pericolo:
i rifiuti devono essere trattati prima di essere collocati a discarica; i rifiuti pericolosi che corrispondono ai criteri della direttiva devono essere destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi; le discariche per rifiuti non pericolosi devono essere utilizzate per i rifiuti urbani e per i rifiuti non pericolosi; le discariche per rifiuti inerti sono riservate esclusivamente ai rifiuti inerti. Non sono ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:
i rifiuti liquidi; i rifiuti infiammabili; i rifiuti esplosivi o ossidanti; i rifiuti provenienti da cliniche o ospedali infettivi; i pneumatici usati, salvo eccezioni; tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti nell'allegato II. La direttiva stabilisce una procedura per la concessione dell'autorizzazione di gestire una discarica. La domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni seguenti:
l'identità del richiedente ed eventualmente del gestore; la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare; la capacità prevista della discarica; la descrizione del sito; i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; i piani per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo; il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura; la garanzia finanziaria del richiedente; ove occorra, una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le discariche esistenti possano rimanere in funzione solo se applicano quanto prima le disposizoni della direttiva.
Ogni tre anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della direttiva.
Sulla base di tali relazioni la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'attuazione della direttiva.
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