caratteri piccoli caratteri medi caratteri grandi
[m] mappa del sito | [a] navigazione facilitata
 » Home »  Spesa pubblica  »  Sviluppo economico  »  Agricoltura  » Misure di promozione
+++ Misure di promozione
Misure di promozione: Produttori, grossisti, dettaglianti, industrie di trasformazione, esportatori e Stati membri sono i principali interessati alla promozione dei prodotti agricoli. Anche la Comunità Europea può tuttavia apportare un utile contrib

Produttori, grossisti, dettaglianti, industrie di trasformazione, esportatori e Stati membri sono i principali interessati alla promozione dei prodotti agricoli. Anche la Comunità Europea può tuttavia apportare un utile contributo in tale settore, (co-) finanziando iniziative che prevedono l'informazione o la promozione dei prodotti agricoli e alimentari europei sul mercato interno e nei cosiddetti "paesi terzi", cioè fuori dei confini dell'Unione europea.
Sul mercato interno :
Promozione dei prodotti agricoli europei sul mercato interno Con decisione del 19 dicembre 2000, il Consiglio autorizza l'UE a partecipare al finanziamento di misure di informazione o promozione dei prodotti agroalimentari sul mercato interno dell'Unione. Tali misure possono consistere in pubbliche relazioni, azioni promozionali o pubblicitarie che mettano in evidenza i vantaggi dei prodotti europei, soprattutto per quanto riguarda qualità qualità, igiene, sicurezza alimentare, nutrizione, etichettatura, benessere degli animali o ecocompatibilità della produzione. Sono inoltre previste partecipazioni ad eventi e fiere, campagne di informazione sul sistema europeo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantiti (TSG), nonché informazioni sui sistemi europei di qualità ed etichettatura e, infine, sull' agricoltura biologica. Fra le possibilità, oltre a studi sui nuovi mercati, anche una campagna di informazione sul sistema europeo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).L'UE cofinanzia tali misure fino ad un importo non superiore al 50%, mentre la quota rimanente è a carico delle organizzazioni interprofessionali che le hanno proposte e degli Stati membri interessati.Il regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, quale modificato dal regolamento (CE) n. 497/2003 del 18 marzo 2003, elenca i temi e i prodotti che possono beneficiare delle azioni promozionali. Due volte l'anno, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio, le organizzazioni interprofessionali interessate devono inviare le loro proposte alle autorità competenti degli Stati membri successivamente alla pubblicazione di un invito a presentare proposte.Le autorità competenti devono quindi trasmettere alla Commissione l'elenco dei programmi e degli organismi incaricati dell'esecuzione da loro designati, insieme ad una copia di ogni programma. Successivamente, la Commissione esamina le proposte di programma e decide se possono essere cofinanziate.Gli stanziamenti annuali di bilancio ammontano a circa 40 milioni di €.Base giuridica:· Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno · Regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione, del 18 gennaio 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno · Regolamento (CE) n. 497/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno      
Maggiori informazioni sul sito dell':<a href ="http://europa.eu.int/comm/agriculture/prom/intern/index_it.htm">Unione Europea </a>

fuori dei confini dell’Unione europea:
Promozione dei prodotti agricoli europei fuori dell'Unione
Il 14 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso che l'UE può sovvenzionare, in tutto o in parte, misure per l'informazione o la promozione dei prodotti agroalimentari da attuarsi nei cosiddetti «paesi terzi» (vale a dire non UE). Tali misure possono consistere in pubbliche relazioni, azioni promozionali o pubblicitarie che mettano soprattutto in evidenza i vantaggi dei prodotti europei con riguardo a qualità, igiene, sicurezza alimentare, nutrizione, etichettatura, benessere degli animali o ecocompatibilità della produzione. Le misure possono riguardare tra l'altro la partecipazione a mostre commerciali come pure ad eventi e fiere, le campagne di informazione sul sistema europeo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (TSG), nonché sull'agricoltura biologica. Oltre a studi sui nuovi mercati, è possibile attuare campagne di informazione sul sistema europeo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
L'UE cofinanzia tali misure fino ad un importo non superiore al 50% e la quota rimanente è a carico delle organizzazioni interprofessionali che le hanno proposte e degli Stati membri interessati. L'Unione può finanziare integralmente alcune misure specifiche (informazione su qualità e sistemi di etichettatura dell'UE, visite di alto livello, studi).
Il regolamento (CE) n. 2879/2000, del 28 dicembre 2000, quale modificato dal regolamento (CE) n. 409/2003 della Commissione del 5 marzo 2003, ha stabilito le modalità dettagliate per l'applicazione delle misure di informazione e promozione. Due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 dicembre , le autorità competenti degli Stati membri devono inviare alla Commissione l'elenco dei programmi e degli organismi incaricati dell'esecuzione da loro designati successivamente alla pubblicazione di un invito a presentare proposte, insieme ad una copia di ogni programma.
Successivamente, la Commissione valuta i programmi e adotta, rispettivamente entro il 15 settembre e il 28 febbraio, una decisione sulla loro ammissibilità. L'allegato del regolamento (CE) n. 409/2003 della Commissione elenca i mercati dei paesi terzi ove è attualmente possibile applicare le misure di promozione nonché i prodotti che possono beneficiarne.
Il bilancio annuo per tali misure ammonta a circa 15 milioni di €.
Base giuridica:
· Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi
· Regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi
· Regolamento (CE) n. 409/2003 della Commissione, del 5 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

Maggiori informazioni sul sito dell'<a href="http://europa.eu.int/comm/agriculture/prom/extern/index_it.htm">Unione Europea</a>
  torna alla pagina iniziale home page
Spesa pubblica
Sottocategorie di Agricoltura
Prodotti  animali Prodotti animali
Prodotti  vegetali Prodotti vegetali


Links esterni al sito
Sito dell'unione europea


Argomenti della Scheda
agricoltura
contributi per agricoltura
[c]



valid w3c document  |  valid css

esecuzione in 0,046 sec.